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Sistemas raidCondizioni Generali del Contratto

PRIMO.- Le presenti Condizioni, unitamente alle condizioni specifiche che potranno stabilirsi, regolano la relazione giuridica derivante dai processi di contrattazione formalizzati dal CLIENTE tramite il sito web di ONDATA. Il CLIENTE accetta espressamente la sua propria piena adesione senza riserve a tale presente stipula nella versione pubblicata da ONDATA nel momento in cui il CLIENTE contratti i prodotti e/o servizi a cui sia interessato. Pertanto il CLIENTE si impegna a leggere attentamente le condizioni di contrattazione ogniqualvolta proceda alla contrattazione di un prodotto e servizio, in quanto tali condizioni hanno potuto essere oggetto di modifica dall’ultima volta a cui abbia avuto accesso.
Le presenti condizioni non escludono la possibilità che certi prodotti e/o servizi, offerti tramite il sito web, siano regolati da condizioni specifiche, nel cui caso le stesse verranno rese disponibili al CLIENTE.

SECONDO.- Tramite l’accettazione delle presenti Condizioni il CLIENTE dichiara:

  1. Di avere la capacità di contrattare.
  2. Che ha letto ed accetta le presenti Condizioni.
  3. Di avere sempre la possibilità di accedere alle condizioni di contrattazione relative ai prodotti e/o servizi, previamente dell’’inizio della relativa procedura di contrattazione, essendo queste disponibili o riproducibili da un supporto duraturo.

TERZO.- DIAGNOSI. - La diagnosi verrà svolta da ONDATA in forma GRATUITA per tutte le tipologie di supporti magnetici con l’eccezione dei sistemi RAID. Nel caso di servizio di diagnosi a pagamento (sistemi RAID) l’importo definito deve essere corrisposto al momento dell’invio dell’hardware per essere analizzato. ONDATA non ha alcuno obbligo di svolgere tale lavoro fintanto che tale importo non sia stato corrisposto ed il CLIENTE non ha diritto ad alcun risarcimento di tale importo pagato qualora il risultato della diagnosi sia negativo.

QUARTO.- Non appena svolta la diagnosi, ONDATA informerà il CLIENTE circa il malfunzionamento relativo al suo hardware e fornirà un preventivo del tempo richiesto per il recupero dei dati nonché dei costi relativi a tale attività. Il CLIENTE deve quindi approvare tale preventivo per iscritto prima di dar luogo alla attività di recupero vera e propria. Nel caso i dati specificati in fase di diagnosi non potranno essere recuperati, ONDATA non fatturerà alcun importo al CLIENTE in merito alla effettuazione dei propri tentativi di recupero dati.

QUINTO.- PROCESSO DI RECUPERO. - Il CLIENTE autorizza espressamente ONDATA a svolgere sull’hardware inviato ogni sorta di operazioni che possano essere necessarie al fine di essere in grado di effettuare la diagnosi ed il recupero dei dati richiesti. Il CLIENTE è avvisato delle convenienza di archiviare su un hardware alternativo i dati a cui è in grado di accedere, prima dell’invio del proprio hardware ad ONDATA: viene infatti portato a conoscenza che esiste la possibilità in cui tutti o una parte dei dati contenuti nel suo hardware possano andare perduti a causa delle lavorazioni richieste per il buon fine dell’attività commissionata.

SESTO.- TRASPORTO. - Il CLIENTE autorizza ONDATA, qualora questo venga ritenuto necessario per il recupero dei dati o per effettuare appropriate diagnosi, ad inviare il proprio hardware ad altri laboratori ONDATA o laboratori associati. Nel caso in cui il CLIENTE desideri assicurare per proprio conto il valore delle informazioni contenute nell’hardware di sua proprietà o preferisca utilizzare un trasportatore di propria fiducia dovrà darne relativa comunicazione ad ONDATA per iscritto al momento della consegna del proprio hardware. In caso contrario ONDATA utilizzerà i servizi di una primaria società di trasporti, dove l’importo massimo assicurato in caso di danno o smarrimento è quanto stabilito dalla “convezione di Varsavia” o la “convenzione CMR di Ginevra”.

SETTIMO.- PERIODO DI GARANZIA DEL SERVIZIO. - ONDATA raccomanda come forma di sicurezza che, una volta ricevuto il nuovo supporto con i dati recuperati, il CLIENTE effettui una copia di sicurezza degli stessi prima di procedere alla loro manipolazione. Nel caso il CLIENTE voglia sporgere qualsiasi tipo di reclamo ad ONDATA in merito allo svolgimento dei servizi resi, questo deve essere presentato per iscritto entro 7 giorni dalla ricezione degli archivi recuperati. Se il CLIENTE non esprime contestazioni entro tale periodo si sott’intende l’accettazione del servizio effettuato ed ONDATA considererà concluso il proprio lavoro non ammettendo reclami successivi al periodo segnalato.

OTTAVO.- PERIODO DI ARCHIVIO E/O RESTITUZIONE . - Come misura di sicurezza ONDATA salvaguarderà nei proprio archivi i dati recuperati per un periodo di 15 giorni dalla relativa comunicazione o consegna al CLIENTE. Trascorso tale periodo ONDATA procederà alla cancellazione di tali dati dai propri sistemi informatici così come la distruzione del dispositivo magnetico. Non è quindi più possibile effettuare richieste degli stessi posteriori a tale periodo.

NONO.- LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’. - Il CLIENTE accetta che la responsabilità totale di ONDATA ed i suoi propri operatori nei confronti del CLIENTE non potrà eccedere in alcun caso un valore doppio del totale della somma conferita dal CLIENTE ad ONDATA, o nel caso applicabile, il doppio del valore del preventivo presentato per il recupero dati, oppure il doppio dell’importo che ONDATA fattura per casi similari. Pertanto, il CLIENTE indica che il valore commerciale o personale dei dati contenuti nel supporto malfunzionante non supera l’importo di 3.000 euro (tremila euro).

DÉCIMO.- Una volta completate le attività di recupero dati, ONDATA ha l’obbligo di inviare l’elenco dei files recuperati al CLIENTE, unitamente alla propria fattura per i servizi resi, ricevuto il quale il CLIENTE provvederà entro tre giorni, e prima di ricevere il proprio hardware e i dati così recuperati, al pagamento della fattura per i servizi resi. Nel frattempo ONDATA si riserva il diritto di trattenere l’hardware e i dati raccolti, conformemente a quanto disposto dalle disposizioni dell’attuale Codice Civile.

UNIDCESIMO.- Al momento della consegna del supporto con gli archivi recuperati, il CLIENTE dovrà analizzare tale materiale per verificare che non contenga possibili virus acquisiti sul vecchio supporto precedentemente al suo invio. Nel caso il CLIENTE ritenga di esporre qualsiasi reclamo ad ONDATA in merito ai servizi prestati, questo dovrà essere fatto entro SETTE (7) giorni dal ricevimento degli archivi recuperati. Il CLIENTE esime ONDATA dagli eventuali danni che potranno avvenire nel supporto contenente i dati recuperati, impegnandosi a farne una copia di sicurezza al momento della sua ricezione.

DODICESIMO.- RISERVATEZZA DEI DATI. -  In ottemperanza alla legge italiana 196/03 (codice di protezione in materia dei dati personali), ONDATA si impegna espressamente e formalmente a mantenere la più stretta riservatezza in merito alle informazioni di cui possa venire a conoscenza durante lo svolgimento delle operazioni richieste per il recupero dei dati dall’hardware fornito, e di non utilizzare tali informazioni per alcuno scopo che non sia oggetto del presente contratto. A tal fine ONDATA ha predisposto misure tecnologiche ed organizzative atte a garantire la sicurezza dei dati personali ed evitare che tali dati possano essere alterati, persi, processati o resi accessibili senza autorizzazione, tenendo in considerazione lo stato della tecnologia, la natura dei dati immagazzinati ed i rischi a cui tali dati sono esposti, indipendentemente dal fatto che tali rischi derivino da fattori umani o da eventi fisici o naturali.

TREDICESIMO.- GIURISDIZIONE. - Le parti eleggono il Tribunale di Roma come foro competente per qualsiasi disputa possa insorgere nella interpretazione delle clausole stipulate nel presente contratto.

Per ulteriori informazioni a riguardo, leggere lai seguenti links:

Note Legali

Riservatezza dei dati

 

Consigli
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